Associazione Bergamasca Stomizzati

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bergamo

STATUTO – REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE BERGAMASCA STOMIZZATI - ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO” TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – Costituzione, durata e sede È costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE BERGAMASCA STOMIZZATI - Organizzazione di volontariato o OdV”, di seguito denominata semplicemente Associazione. L’Associazione utilizza quale acronimo “A.B.S. - OdV”. L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV. L’Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, ha struttura democratica ed indipendente, apartitica, laica ed ispirata ai valori costituzionali e senza fini di lucro. L’ Associazione avrà durata illimitata e fissa la propria sede in BERGAMO (BG) Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento. ART. 2 – Statuto L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico. ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), i), w), dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In particolare l’Associazione si prefigge di: - Favorire interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà: a ) operare   nel   settore   dell’assistenza   sociale   e   socio-sanitaria,   impegnando   i   propri   aderenti   nella   riabilitazione fisica,    psichica    e    sociale    di    portatori    di    stomia    (colo,    ileo,    urostomizzati)    e    degli    incontinenti    uro-fecali, favorendone il reinserimento familiare, sociale e lavorativo; b ) acquisire nuove forze di volontari per l'attività di sostegno dei pazienti; c ) proporsi   come   interlocutore   privilegiato   con   le   istituzioni,   il   servizio   sanitario   nazionale,   e   strutture   sanitarie   e assistenziali,   gli   organi   di   informazione   per   promuovere   e   tutelare   i   diritti   umani   civili   e   sociali   dei   soggetti svantaggiati di cui al punto a).   L’Associazione   inoltre,   previa   delibera   del   Consiglio   Direttivo   al   quale   è   rimessa   la   facoltà   di   individuarle,   intende   svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale. Al   fine   di   finanziare   le   proprie   attività   di   interesse   generale   l’Associazione   potrà,   infine,   porre   in   essere   attività   ed   iniziative   di raccolta   fondi   anche   attraverso   la   richiesta   a   terzi   di   lasciti,   donazioni   e   contributi   di   natura   non   corrispettiva,   ovvero   in forma   organizzata   e   continuativa,   anche   mediante   sollecitazione   al   pubblico   o   attraverso   la   cessione   o   erogazione   di   beni   o servizi di modico valore. TITOLO II - ADERENTI ART. 4 – Ammissione Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di adesione all’Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni trenta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati. In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile. ART. 5 – Adesione e attività di volontariato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati (maggiorenni oppure minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori o attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale) il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa, oltre che per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. ART. 6 – Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro degli associati. L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato entro trenta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati. Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. TITOLO III - ORGANI ART. 8 – Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione: a ) l’Assemblea degli aderenti; b ) il Consiglio Direttivo; c ) il Presidente del Consiglio Direttivo; d ) l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge. ART. 9 – Composizione dell’Assemblea L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti nel Libro degli associati e sono in regola con la quota associativa. Ciascun associato ha un voto. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea. ART. 10 – Convocazione L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di esercizio. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, anche per il tramite del Segretario, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. ART. 11 – Assemblea ordinaria All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete: a ) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; b ) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo; c ) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo; d ) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e ) la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; f ) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari; g ) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni; h ) l’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti; i ) l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo; j ) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione. ART. 12 – Assemblea straordinaria All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete: a . la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto; b . lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; c . la devoluzione del patrimonio; d . la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con la presenza dei tre quarti degli associati in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio per delega. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione. ART. 13 – Il Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di quattro anni e possono essere rieletti. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e nomina un Segretario (eventualmente un Tesoriere o un Segretario/Tesoriere), senza diritto di voto nel Consiglio Direttivo, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra persone non aderenti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali. Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea. La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci. Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma. Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge. ART. 17 – L’Organo di controllo L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge. L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi. L’Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell’Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile. TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO ART. 18 – Risorse economiche L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: - quote associative; - contributi degli aderenti; - contributi pubblici e privati; - rimborsi derivanti da convenzioni; - donazioni e lasciti testamentari; - rendite patrimoniali; - entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa; - rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale; - entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti; - entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti; - entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti; - ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione. ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. ART. 20 – Bilancio Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo. L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento. Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo d’esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea ordinaria. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. ART. 21 – Avanzi di gestione Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori L’Associazione tiene: - il Registro dei Volontari; - il Libro degli Associati; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - il Libro degli Inventari nel caso di acquisto di beni. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI ART. 23 – Scioglimento In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. ART. 24 – Clausola compromissoria Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo , senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. ART. 25 – Legge applicabile Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore. Bergamo, 21 maggio 2022
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STATUTO – REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE BERGAMASCA STOMIZZATI - ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO” TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – Costituzione, durata e sede È costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE BERGAMASCA STOMIZZATI - Organizzazione di volontariato o OdV”, di seguito denominata semplicemente Associazione. L’Associazione utilizza quale acronimo “A.B.S. - OdV”. L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV. L’Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, ha struttura democratica ed indipendente, apartitica, laica ed ispirata ai valori costituzionali e senza fini di lucro. L’ Associazione avrà durata illimitata e fissa la propria sede in BERGAMO (BG) Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento. ART. 2 – Statuto L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico. ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), c), i), w), dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In particolare l’Associazione si prefigge di: - Favorire interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà: a ) operare   nel   settore   dell’assistenza   sociale   e   socio- sanitaria,    impegnando    i    propri    aderenti    nella riabilitazione   fisica,   psichica   e   sociale   di   portatori di     stomia     (colo,     ileo,     urostomizzati)     e     degli incontinenti          uro-fecali,          favorendone          il reinserimento familiare, sociale e lavorativo; b ) acquisire   nuove   forze   di   volontari   per   l'attività   di sostegno dei pazienti; c ) proporsi   come   interlocutore   privilegiato   con   le istituzioni,     il     servizio     sanitario     nazionale,     e strutture    sanitarie    e    assistenziali,    gli    organi    di informazione   per   promuovere   e   tutelare   i   diritti umani   civili   e   sociali   dei   soggetti   svantaggiati   di cui al punto a).   L’Associazione   inoltre,   previa   delibera   del   Consiglio   Direttivo al   quale   è   rimessa   la   facoltà   di   individuarle,   intende   svolgere, nei     limiti     ex     lege     previsti,     attività     diverse,     secondarie     e strumentali,     rispetto     alle     precedenti     attività     di     interesse generale. Al   fine   di   finanziare   le   proprie   attività   di   interesse   generale l’Associazione     potrà,     infine,     porre     in     essere     attività     ed iniziative   di   raccolta   fondi   anche   attraverso   la   richiesta   a   terzi di   lasciti,   donazioni   e   contributi   di   natura   non   corrispettiva, ovvero   in   forma   organizzata   e   continuativa,   anche   mediante sollecitazione     al     pubblico     o     attraverso     la     cessione     o erogazione di beni o servizi di modico valore. TITOLO II - ADERENTI ART. 4 – Ammissione Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di adesione all’Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni trenta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati. In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile. ART. 5 – Adesione e attività di volontariato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati (maggiorenni oppure minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori o attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale) il diritto di voto nell’assemblea;in particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa, oltre che per l’approvazione del bilancio d’esercizio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro. L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. ART. 6 – Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro degli associati. L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato entro trenta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati. Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. TITOLO III - ORGANI ART. 8 – Organi dell’Associazione Sono organi dell’Associazione: a ) l’Assemblea degli aderenti; b ) il Consiglio Direttivo; c ) il Presidente del Consiglio Direttivo; d ) l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge. ART. 9 – Composizione dell’Assemblea L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti nel Libro degli associati e sono in regola con la quota associativa. Ciascun associato ha un voto. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea. ART. 10 – Convocazione L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di esercizio. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, anche per il tramite del Segretario, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. ART. 11 – Assemblea ordinaria All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete: a ) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; b ) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo; c ) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo; d ) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e ) la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; f ) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari; g ) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni; h ) l’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti; i ) l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo; j ) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione. ART. 12 – Assemblea straordinaria All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete: a . la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto; b . lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; c . la devoluzione del patrimonio; d . la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con la presenza dei tre quarti degli associati in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio per delega. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione. ART. 13 – Il Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di quattro anni e possono essere rieletti. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e nomina un Segretario (eventualmente un Tesoriere o un Segretario/Tesoriere), senza diritto di voto nel Consiglio Direttivo, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra persone non aderenti. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali. Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea. La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci. Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma. Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge. ART. 17 – L’Organo di controllo L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge. L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi. L’Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell’Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile. TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO ART. 18 – Risorse economiche L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: - quote associative; - contributi degli aderenti; - contributi pubblici e privati; - rimborsi derivanti da convenzioni; - donazioni e lasciti testamentari; - rendite patrimoniali; - entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa; - rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale; - entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti; - entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti; - entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti; - ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione. ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. ART. 20 – Bilancio Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo. L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento. Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo d’esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea ordinaria. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. ART. 21 – Avanzi di gestione Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori L’Associazione tiene: - il Registro dei Volontari; - il Libro degli Associati; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - il Libro degli Inventari nel caso di acquisto di beni. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI ART. 23 – Scioglimento In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. ART. 24 – Clausola compromissoria Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo , senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. ART. 25 – Legge applicabile Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore. Bergamo, 21 maggio 2022